PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Fondo di solidarietà per i mutui
per l'acquisto della prima casa).

      1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

Art. 2.
(Sospensione del pagamento delle rate
dei mutui immobiliari).

      1. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
      2. La sospensione prevista dal comma 1 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Richiesta di accesso al Fondo).

      1. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dall'articolo 1, su richiesta del mutuatario che intenda avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 2, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate.
      2. Per conseguire il beneficio di cui al comma 1, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 4, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.
(Norme di attuazione).

      1. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato improrogabilmente entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere previsto dall'articolo 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, quanto a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a

 

Pag. 5

2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.